Art. 1.

      1. Ai titolari di esattorie private anteriormente al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, alle dipendenze dei concessionari della riscossione, agli effetti previdenziali è riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989.
      2. I contributi previdenziali da accreditare in favore dei dipendenti di cui al comma 1 sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori, stipulato ai sensi dell'articolo 123, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.